(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riabilitazione del fallito ai sensi dell'art. 143 n. 1 della legge fallimentare, si deve avere riguardo esclusivamente ai crediti ammessi e, rispetto ad essi, deve sussistere la prova del pagamento integrale, rendendosi invece insufficiente la sola desistenza dei creditori ammessi al passivo, la quale non è collegata necessariamente al pagamento integrale, ma può conseguire alle cause più diverse (cessione del credito eventualmente anche a prezzo vile, pagamenti parziali stragiudiziali, liberalità, etc.).