(1) Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Note
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 15 luglio 2004 n. 224 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione".