Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare (1) il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori (2).
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto (3).
Note
La norma non ne parla, ma si ammette generalmente che il curatore possa anche esercitare un recesso per giusta causa, che diviene efficace nel momento in cui viene nominato un nuovo curatore (per il principio della prorogatio).
Il reclamo è possibile proprio perché il decreto di revoca o rigetto della domanda di revoca del curatore deve essere motivato.