La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (1) non sono soggette al fallimento (2), salvo che la legge diversamente disponga.
Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196 (3).