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Articolo 3 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

Dispositivo dell'art. 3 Legge fallimentare

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [e di amministrazione controllata] (1), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.] (1)

Note

(1) Il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Il secondo comma del presente articolo è stato interamente abrogato.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

1 Il secondo comma riformula l’articolo 3 del regio decreto per adeguare il testo all’intervenuta abolizione dell’amministrazione controllata da parte del decreto legislativo n. 5 del 2006.

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