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Articolo 196 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Dispositivo dell'art. 196 Legge fallimentare

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare (1), la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Note

(1) Si rileva un evidente contrasto con l'art. 2, in quanto esso stabilisce che l'ammissibilità del fallimento deve essere sancita espressamente. L'unica interpretazione possibile è quella per cui il fallimento è escluso se la legge speciale non lo prevede espressamente "accanto" alla liquidazione coatta amministrativa.

Ratio Legis

La norma in commento stabilisce che in caso di concorso tra la procedura di falllimento e quella di liquidazione coatta amministrativa, si applica il principio di prevenzione.

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