Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 46 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Successione per causa di morte

Dispositivo dell'art. 46 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 46 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
sabato 22/03/2025
“Spett.le Brocardi.it

Oggetto: Richiesta di parere legale su successione internazionale extraeuropea.

Il defunto, cittadino italiano, al momento della morte aveva la “residenza abituale” in Albania, un paese come noto non appartenente all'Unione Europea.

Egli ha redatto un testamento dinanzi a un notaio Albanese, nel quale ha espresso la volontà di applicare alla propria successione la Legge Albanese, in conformità con quanto previsto dalla Legge Italiana art. 46, n. 2 del 31 maggio 1995, n. 218.
Si precisa, che al momento del decesso il defunto, cittadino italiano, non possedeva alcun bene immobile o mobile in Italia.

Inoltre, non mi è noto se, la normativa successoria albanese possa essere applicata nel caso prospettato, anche in previsione della espressa volontà espressa nel testamento, poiché il defunto non era cittadino albanese, pur essendo residente abitualmente in Albania al momento del decesso.

La richiesta è volta a ottenere un parere in merito alla validità e applicabilità della scelta della legge albanese nel testamento del defunto, alla sua applicabilità e alle eventuali implicazioni derivanti dal diritto successorio internazionale.
In particolare, si chiede una valutazione della situazione, sia nella fattispecie prospettata con testamento, sia nell’ipotesi di assenza di un testamento, ad esempio per mancanza assoluta o perché i chiamati all’eredità non sono a conoscenza della sua esistenza.

Cordialmente.”
Consulenza legale i 31/03/2025
Nel nostro ordinamento una normativa generale di diritto internazionale privato è stata introdotta per la prima volta con la legge citata nel quesito, ovvero la L. 31 maggio 1995 n. 218, avente ad oggetto la determinazione dell’ambito della giurisdizione italiana, dei criteri per l’individuazione del diritto applicabile e la disciplina dell’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Con particolare riguardo, però, alla materia delle successioni, la suddetta disciplina è stata superata, a partire dal 17 agosto 2015, dalla nuova normativa contenuta nel Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Pertanto, in forza del principio di carattere generale del “tempus regit actum”, per tutte le successioni cc.dd. transfrontaliere apertesi prima della data del 17.08.2015, continua ad applicarsi la disciplina di diritto internazionale privato contenuta nella Legge n. 218/1995, mentre per quelle apertesi successivamente a tale data si applica la disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 650/2012.

Nel caso in esame non viene precisata la data di apertura della successione, ma si presume che debba trattarsi di successione apertasi di recente e, dunque, dopo l’anno 2015.
Ad ogni buon conto, per completezza di esposizione, si reputa possa essere utile fare un brevissimo cenno alla disciplina ante Regolamento UE.
Con la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato il criterio principale di collegamento era quello risultante dal n. 1 dell’art. 46, secondo cui la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte (c.d. criterio della nazionalità).
La scelta di tale criterio risultava ispirata ad un principio di unicità della successione, in quanto avrebbe dovuto consentire di sottoporre l’intero asse ereditario alla medesima disciplina di legge, indipendentemente dal luogo in cui i beni si trovavano situati (è stato, dunque, escluso il collegamento alla c.d. lex loci).

A tale criterio di collegamento principale ne veniva affiancato un altro volontario, ossia quello della c.d. professio iuris.
Il n. 2, parte prima dell’art. 46 L. 218/1995, infatti, ha stabilito che il soggetto della cui eredità si tratta potesse sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato di residenza al momento della scelta e al tempo della morte.
Il legislatore, dunque, ha riconosciuto, alla volontà del soggetto della cui eredità si tratta, il potere di effettuare una optio legis, prevedendo un criterio di collegamento c.d. soggettivo, fondato sull’autonomia della volontà ed alternativo a quello c.d. soggettivo della nazionalità, nella convinzione che il disponente avrebbe potuto avere maggiore conoscenza delle regole che vigono nel Paese di residenza, rispetto quelle della sua legge nazionale, i cui legami avrebbero potuto ormai essere puramente formali e deboli.

La professio iuris aveva, tuttavia, dei limiti, e precisamente:
  1. la scelta doveva essere effettuata con dichiarazione espressa in forma testamentaria e non aveva effetto se, al momento della morte, il dichiarante non risiedeva più in tale Stato;
  2. la dichiarazione di scelta doveva riguardare l’intera successione (sempre nel rispetto del principio di unicità della successione);
  3. se la scelta riguardava la successione di un cittadino italiano, non poteva pregiudicare, ex art. 46 comma 2 parte seconda, i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

Come si può agevolmente notare, la fattispecie descritta nel quesito rispetta in toto le condizioni dettate dalla Legge n. 218/1995, in quanto il de cuius, cittadino italiano, ma stabilmente residente in Albania, ha correttamente esercitato la c.d. professio iuris, avendo scelto, con dichiarazione resa in forma testamentaria, di applicare alla sua successione la legge albanese.

Tuttavia, non è questa la disciplina a cui fare riferimento nel caso in esame, in quanto, come si è prima detto, a partire dal 17 agosto 2015 trova applicazione, in ambito successorio, il Regolamento (Ue) n. 650/2102, il quale, nell’individuare i criteri di collegamento tra le fattispecie successorie e la legislazione applicabile, si ispira al principio della unitarietà, ovvero sottopone l’intera vicenda successoria ad un’unica legge, quale che sia la collocazione dei beni coinvolti in tale vicenda.
In particolare, dispone l’art. 21, paragrafo 1 del Regolamento che “salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte”.

Come può ben notarsi, al principio della cittadinanza del defunto, quale criterio principale per la determinazione della legislazione da applicare ad una vicenda successoria che presenti elementi di internazionalità, si sostituisce quello della residenza abituale al momento della morte, criterio ritenuto dal legislatore comunitario più idoneo, considerato che - nella maggior parte dei casi - la residenza abituale coincide con il luogo in cui si trovano i beni del de cuius.
L’art. 22 del Regolamento, poi, in alternativa al criterio generale della residenza abituale, fissato dall’art. 21, prevede, al paragrafo 1, che “una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte”.

Lo spirito di questa norma, integrante la c.d. professio iuris, è quello di consentire al cittadino, che voglia stabilmente insediarsi in uno Stato di cui non ha la cittadinanza, di evitare di vedere la propria successione sottoposta alla disciplina di tale Stato, continuando a vedersi applicata la disciplina dello Stato di cui è cittadino.
Anche in questo caso, l’art. 22, par. 2 del Regolamento chiarisce che “la scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione”, anche se non sono necessarie formule sacramentali.

In considerazione di quanto fin qui detto, pertanto, può concludersi dicendo che, nel caso in esame, la successione del de cuius, trattandosi di soggetto abitualmente residente in Albania, sarà regolata dalla legge albanese, a prescindere dalla professio iuris esercitata dal defunto prima della morte ed a prescindere dal luogo in cui possano eventualmente trovarsi i beni ereditari.
Una eventuale professio iuris sarebbe stata consentita soltanto nel senso di scegliere come legge applicabile quella dello Stato di cui il defunto aveva la cittadinanza, ciò che, tuttavia, non è stato fatto.


G. P. chiede
sabato 30/04/2022 - Estero
“Mia madre era cittadina italiana, nata in Italia (nel 1923) e morta in Canada (nel 2017). Mia madre è diventata cittadina canadese in 1979 e ha vissuto in Canada per gli ultimi 60 anni da quando è morta 2017. Ha dichiarato nel suo Testamento sarà disciplinato dal diritto della legge successione Canadese. Nel 2005, un avvocato italiano ha concluso che “la legge applicabile è senza dubbio la legge canadese, ai sensi della Legge 31 maggio 1995, n.218; Capo VII, articolo 46, ha soddisfatto tutte le condizioni previste dall'articolo 46.
Inoltre, il suo Testamento mi ha nominato "Esecutore testamentario" con il potere e l'autorità definiti ai sensi della legge sulla successione canadese.

Secondo il diritto di successione canadese, l'Esecutore ha l'autorità di vendere proprietà (ad es. la casa) per pagare i debiti e le spese, prima di trasferire il titolo dei beni rimanenti ai beneficiari. Pero sotto la legge Italiana, il Notaio mi dice che “la procedura obbligatoria prevede dal diritto tributario italiano prevede il pagamento delle imposte di successione e solo dopo la possibilità di stipulare l'atto di vendita. Quindi è vero che in Italia nessuno notaio fara ' un atto di vendita dei beni immobili senza che sia stato adempiuto prima del pagamento delle tasse di successione, in quanto tale atto sarebbe vietato dalla legge ?

Purtroppo, nessuno degli eredi vuole pagare i debiti e le tasse italiane. Di conseguenza, come esecutore testamentario, io assumerei tutti i rischi sotto il probabile caso gli eredi si rifiutano di pagare per le mie spese. C'è una disposizione nel “diritto internazionale privato” che mi permette di vendere l'immobile prima di fare la dichiarazione di successione?

Rif: Dispositivo dell’ Art 51 DIP, “Possesso e diritti reali”, comma 2, dice: “La stessa legge ne regola l'acquisto e la Perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui ‘attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto”. Questa clausola (2) si applica alla mia successione a causa di morte?”
Consulenza legale i 05/05/2022
Il caso in esame richiede di affrontare il complesso tema della successione internazionale, della quale si parla tutte le volte in cui in una successione vi sono coinvolti più Paesi.
La Legge italiana che regola i conflitti internazionali è la Legge n. 218/1995, ed in particolare gli artt. 46 e ss.
Con questa legge, poi, convive il Regolamento UE n. 650/2012, entrato in vigore il 5 luglio 2012 ed applicabile alle persone decedute dopo il 17 agosto 2015, in forza del quale è stato tra l’altro introdotto il “certificato successorio europeo”, applicabile a tutti i Paesi dell’Unione Europea, fatta eccezione per Regno Unito, Irlanda e Danimarca, i quali, invece, continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alla successione internazionale.
Nel caso di specie quest’ultimo Regolamento non può trovare applicazione, in quanto il Canada non rientra tra i Paesi dell’Unione Europea; pertanto, è soltanto alle norme contenute nella Legge 218/1995 che ci si dovrà rivolgere.
In particolare, è il Capo VII di questa normativa, nel quale sono contenuti gli articoli che vanno dal 46 al 50, ad occuparsi del tema specifico delle successioni, mentre la norma citata nel quesito, ossia l’art. 51, fa parte del successivo Capo VIII, dedicato ai “Diritti reali”.

Delineato per grandissime linee il quadro normativo di riferimento, si cercherà adesso di illustrare quali sono le ragioni che stanno a fondamento di quanto correttamente richiesto dal notaio a cui ci si è rivolti e delle ragione per cui l’art. 51, richiamato nel quesito, non può qui trovare applicazione.
Il primo aspetto che occorre avere chiaro è che alla Legge 218/1995, ed in particolare agli artt. 46-50, occorre fare riferimento per ciò che concerne gli aspetti più importanti della successione internazionale, e precisamente per:
- i beneficiari e le rispettive quote;
- la capacità di succedere;
- la validità del testamento;
- i poteri degli eredi e degli esecutori testamentari;
- la responsabilità per i debiti ereditari;
- la divisione dell’eredità.

Esulano dal campo di applicazione di tale normativa, invece, gli aspetti relativi alla fiscalità della successione, in quanto per ciò che concerne i profili internazionali dell’imposta di successione occorre fare riferimento al D.lgs. 346/1990, c.d. “Testo Unico sulle successioni e donazioni.
Il principio generale desumibile da tale testo normativo è quello secondo cui devono essere tassati tutti i beni trasferiti, compresi quelli situati all’estero, qualora il de cuius sia residente fiscalmente nello Stato al momento del decesso e ciò indipendentemente dalla sua cittadinanza; al contrario, l’imposta di successione è limitata ai beni esistenti in Italia, nel caso in cui il dante causa risieda fiscalmente all’estero.

In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 2 del TUSD, l’imposta sulle successioni si applica:
a) su base mondiale e, dunque, su tutti i beni e diritti “ancorché esistenti all’estero” se il de cuius, alla data del decesso, è residente fiscalmente in Italia;
b) su base territoriale, quindi, sui soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato se il de cuius, alla data del decesso, non è residente fiscalmente in Italia.

Il comma 3 del medesimo art. 2 del TUSD, a sua volta, stabilisce una presunzione assoluta di localizzazione in Italia per un elenco tassativo di beni e diritti, da considerarsi “in ogni caso esistenti nello Stato”.
In base all’1, comma 1, del TUSD, oggetto dell’imposta sulle successioni sono i trasferimenti di “beni e diritti per successione a causa di morte”, mentre il successivo art. 20, comma 1, ammette a decremento dell’asse ereditario così determinato i “debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione”, senza precisare se tale disposizione si applichi allo stesso modo anche al de cuius non residente in Italia al momento del decesso.
A quest’ultimo proposito è stata ritenuta preferibile la tesi secondo cui i debiti esistenti in capo al defunto non residente al momento della morte dovrebbero essere deducibili solo nella misura in cui si possano ricondurre a beni e/o diritti esistenti in Italia, alla luce dell’assoggettamento ad imposta di successione di tali beni su base territoriale.

L’art. 26, comma 1, lett. b), del TUSD, infine, stabilisce che dall’imposta di successione dovuta in base alla disciplina italiana, sono detraibili “le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali.”
In questo senso, pacifica è l’assimilazione sostanziale con l’imposta di successione italiana per le cd. probate fees di diritto canadese, imposte corrisposte allo Stato di residenza del de cuius per la realizzazione, tramite la competente autorità giudiziaria, dell’effettiva distribuzione del patrimonio ereditario (tali fees sono state qualificate dalla giurisprudenza canadese come imposte, non quindi come tasse).

Cercando adesso di rendere pratico quanto fin qui detto, la conclusione a cui si giunge è la seguente:
è del tutto corretto e legittimo quanto affermato dal notaio, in quanto prima di poter procedere alla vendita di un bene ereditario in favore di un terzo occorre adempiere agli obblighi imposti dalla normativa fiscale sopra citata, ossia pagare le imposte di successione per gli immobili situati in Italia.
Per quanto riguarda la sussistenza di eventuali debiti, gli stessi potranno essere portati in detrazione dal valore dell’attivo ereditario che si andrà a dichiarare nella denuncia di successione, purchè risultanti da documenti certi e sempre che siano riconducibili a beni e diritti esistenti in Italia.
Per le somme corrisposte personalmente a titolo di imposte di successione, invece, si avrà il diritto di recuperarle dagli altri eredi, eventualmente trattenendole dal prezzo di vendita degli stessi beni ereditari.

Infine, con riferimento all’applicabilità al caso di specie dell’art. 51, va detto che per effetto di tale norma viene sostanzialmente sancito il principio della territorialità per ciò che concerne le modalità di acquisto e di perdita del possesso, della proprietà e degli altri diritti reali su beni mobili ed immobili, mentre l’espressione contenuta al secondo comma, nella parte in cui è detto “salvo che in materia successoria e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto” deve intendersi nel senso che in ogni caso, nell’ipotesi di trasferimento avvenuto per causa di morte, le norme sul diritto successorio applicabile prevarranno su quelle del luogo in cui i beni si trovano.
Ciò, tuttavia, attiene pur sempre alla disciplina di diritto sostanziale (cioè quella relativa alle forme ed ai modi di acquisto), mentre non può in ogni caso riguardare l’aspetto fiscale del trasferimento, per il quale si applica sempre la legge italiana, qualora lo stesso abbia ad oggetto beni situati in Italia.
Questo significa che, anche se per il diritto successorio canadese i beni del de cuius si trasferiscono all’esecutore testamentario (e non direttamente agli eredi come prevede la legge italiana), quest’ultimo, seppure in base alla legge canadese sia autorizzato a procedere alla vendita diretta dei beni, non potrà comunque violare le norme in materia tributaria qualora oggetto di trasferimento siano beni che si trovano su territorio italiano.