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Articolo 181 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 181 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171 bis e 171 ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le associazioni delle categorie interessate(1).

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione(1).

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti(1).

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore(1).

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4(1).

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti(1).

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Note

(1) Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) la modifica dell'art. 181-bis; (con l'art. 15, comma 3-ter, lettera e)) la modifica dell'art. 181-bis commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7; (con l'art. 15, comma 3-quater) la modifica dell'art. 181-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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A.C. chiede
sabato 04/09/2021 - Sardegna
“Su un negozio di commercio elettronico, probabilmente con sede anche fissa, ho riscontrato la presenza di numerosi prodotti discografici CD audio, almeno una decina, riportanti bollini Siae non corrispondenti al prodotto venduto.
Il riscontro è visibile a chiunque visitando il sito con le immagini fronte e retro dei prodotti in vendita dei quali ho scaricato appositi screenshot.
Sostanzialmente il bollino applicato sul prodotto non riporta gli elementi prescritti al punto 5) dell'art. 181 bis identificativi del prodotto venduto ma identifica prodotti diversi.
Nel caso di specie, oltre ad appalesarsi il reato di contraffazione, risultano concretamente lesi i miei personali diritti d'autore avente diritto poichè i prodotti venduti sono relativi a opere delle quali il sottoscritto è autore mentre i bollini apposti corrispondono a opere non attribuibili al sottoscritto ma ad altri autori.
Si chiede pertanto di conoscere quali sono le procedure e le iniziative da porre in essere presso le autorità preposte al rilievo e al sanzionamento di questa infrazione e le possibili azioni risarcitorie.
Desidero in particolare sapere se, almeno in questa fase iniziale, posso chiedere sull'immediato almeno un intervento diretto della Guardia di Finanza e della Siae per gli opportuni rilievi e constatare l'esistenza di quanto segnalato e successivamente quali vie giudiziarie adire.
Ringrazio e saluto distintamente.”
Consulenza legale i 21/09/2021
L’art. 12 della legge d. autore riconosce in capo all'autore di un opera il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore, e in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 della legge stessa.

Ai sensi dell’art. 181 bis della legge d. autore, su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto il contrassegno vidimato dalla SIAE; le modalità di rilascio di tale contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31.
Il contrassegno deve contenere, oltre al logo SIAE stampato con un particolare inchiostro termoreagente, le informazioni che consentono di risalire al titolo dell’opera, al nome del produttore, al tipo di supporto, al tipo di commercializzazione consentita, alla numerazione generale progressiva, alla numerazione progressiva relativa a quell’opera.

La vendita di prodotti su cui è stato apposto un contrassegno che non rechi i dati prescritti, ovvero li contenga errati o diversi da quelli dell’opera sulla quale è posto, costituisce una violazione dell’art. 171 ter della legge d. autore, lett. d, che punisce chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della medesima legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; la pena prevista, se il fatto è commesso per uso non personale, consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro.

Se Lei è l’autore delle opere che recano bollino falso o contraffatto, nonché titolare dei diritti di utilizzazione economica, potrà, altresì, agire in giudizio a norma degli artt. 156 ss. della Legge diritto autore per impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la pronuncia da parte del Giudice di un’inibitoria che impedisca il proseguimento della violazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Al contempo, potrà attivarsi anche sporgendo denuncia/querela presso le forze dell’ordine (si consiglia la Guardia di Finanza) che provvederà alle dovute indagini e all’accertamento della rilevanza penale della violazione.