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Articolo 12 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 12 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti12.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Note

In conformità con l’insegnamento della Corte Costituzionale, “il riconoscimento del diritto esclusivo dell'autore di utilizzare economicamente l'opera dell'ingegno si articola in una serie di diritti patrimoniali esclusivi fra di loro autonomi e indipendenti” (Corte cost., 06/04/1995, n. 108)
Per l’effetto della previsione contenuta al 2° comma dell’articolo in commento non costituisce violazione del diritto d'autore l’utilizzazione del contenuto intellettuale dell'opera.

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 12 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Secondo la normativa vigente in materia di diritto di autore, l’utilizzazione economica dell'opera si estrinseca nell’esercizio di una gamma di specifici diritti sulla medesima. Tali diritti, comunemente denominati diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, sono generalmente individuati alla sezione I del Capo III del Titolo I della L.d.a. e presentano i caratteri dell’autonomia e dell'indipendenza. Ciascun diritto di utilizzazione economica relativo all’opera potrà quindi essere ceduto dall’autore ad altro soggetto indipendentemente dagli altri diritti. In via esemplificativa, l’autore dell’opera può cedere il diritto di riproduzione dell’opera, senza contestualmente cedere il diritto di elaborazione della medesima.
Come anticipato in commento all’art. 1 della normativa in analisi, i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno sono posti in capo all’autore della medesima al fine si assicurarne a quest’ultimo lo sfruttamento economico. Il contenuto patrimoniale di tali diritti si riverbera anche sulle caratteristiche fondamentali di questi ultimi, i quali sono cedibili a terzi ed hanno una durata limitata nel tempo.

Massime relative all'art. 12 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 23935/2023

In tema di diritto d'autore, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633 del 1941, la prima pubblicazione dell'opera artistica, tramite la sua utilizzazione economica, non coincide necessariamente con la cessione onerosa a terzi dell'opera stessa, potendosi realizzare anche con altre diverse modalità, attraverso le quali l'autore manifesta la sua volontà di assumere la paternità del manufatto e di immetterlo nel circuito artistico, come la presentazione a mostre e musei aperti alla partecipazione del pubblico.

Cass. civ. n. 29811/2017

In tema di diritto d'autore, l'attività di "sincronizzazione" di un'opera musicale - intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l'opera e le immagini (fisse o in movimento) - dà luogo ad un prodotto diverso (un'opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), rientrando quindi nell'ambito delle facoltà esclusive dell'autore dell'opera stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 633 del 1941L. 22/04/1941, n. 633, sicché laddove sia effettuata in difetto del suo preventivo consenso, essa costituisce violazione degli artt. 18 e 61 della ridetta l. n. 633 del 1941.

Cass. civ. n. 12954/2016

In tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto d'esclusiva che spetta all'autore ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633 del 1941 costituisce danno "in re ipsa", analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione.

Cass. civ. n. 16888/2006

In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo, e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista, non potendo la sua protezione prescindere dall'attuale esistenza dell'opera ed avere la stessa durata prevista dall'art. 25 della legge n. 633 del 1941 per il diritto sull'opera dell'ingegno. Considerato peraltro che la pubblicazione dell'opera periodica potrebbe cessare anche solo momentaneamente, l'art. 100 cit. prolunga nel tempo la protezione del titolo, vietandone la riproduzione in altre opere della stessa specie per due anni dall'interruzione, a tutela non già dell'editore contro la concessione del diritto sul titolo ad altri da parte dell'autore, bensì a tutela di quest'ultimo contro l'utilizzazione del titolo da parte dell'editore o di terzi nel periodo indicato.

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