Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 171 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 171 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

  1. a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
  2. a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
  3. b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  4. c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
  5. d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
  6. [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;](1)
  7. f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Note

(1) Lettera abrogata dalla Legge 29 luglio 1981, n. 406.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 171 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Dario M. chiede
lunedģ 12/03/2018 - Veneto
“Su Youtube visualizzo dei video italiani ed esteri che sono stati caricati da utenti illegalmente in quanto privi di qualsiasi autorizzazione rilasciata dai proprietari dei video stessi.
In qualità di semplice visitatore di materiale non autorizzato, posso essere in ambito legale perseguito dai leggitimi proprietari di questi video?”
Consulenza legale i 19/03/2018
In tema di violazione del diritto d' autore, la piattaforma web Youtube contiene un proprio regolamento che disciplina l’intera materia; in particolare, secondo detto regolamento, sono responsabili solo coloro i quali, senza autorizzazione, abbiano caricato un video appartenente a qualcun altro.

Le norme della community, infatti, così recitano: "Rispetta il copyright. Carica soltanto video realizzati da te o di cui possiedi l'autorizzazione all'utilizzo. Ciò significa che non devi caricare video che non hai creato personalmente o utilizzare nei tuoi video contenuti il cui copyright appartiene a qualcun altro, ad esempio tracce musicali, snippet di programmi protetti da copyright o video realizzati da altri utenti, senza le necessarie autorizzazioni".

Pertanto, alla luce del predetto regolamento, gli unici ad aver eventualmente commesso una violazione del copyright sono coloro che, senza autorizzazione e al di fuori dei casi consentiti, hanno riprodotto un video altrui e non certo l’utente che ne abbia solamente preso visione.

Oltre al regolamento della piattaforma Youtube, la normativa di riferimento in questo caso è la Legge n. 633/41 in tema di diritto d’autore; in particolare, l’art. 171 della medesima stabilisce che “Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”.

Ecco che, dunque, anche alla luce della normativa nazionale in tema di diritto d’autore non esiste un reato che si concreti nella mera visione di materiale caricato online, anche se questo è stato fatto in violazione delle norme sul copyright.