Se ti trovi in questa situazione, allora ti conviene sapere quando il download di contenuti multimediali da internet è illegale e, in modo particolare, quando si commette un reato.
Il download consiste nello “scaricamento”, da un sito web sul proprio computer o smartphone, di un file o un programma.
Quando il materiale da scaricare è libero da licenze (si parla si software open source), il download può essere effettuato senza nessun problema. In tal caso, non è necessaria la preventiva autorizzazione di chi ne possiede la licenza, magari perché ne è l’autore. Si pensi al caso di chi scarica un’applicazione gratuita da internet.
Allo stesso modo, quando l’utente è legittimato allo scaricamento del file perché ha acquisito l’autorizzazione da chi ne possiede i diritti, il download è lecito. Ad esempio, è l’ipotesi di chi scarica un programma dietro pagamento di un abbonamento.
I problemi nascono quando si effettua un download non autorizzato: ossia, quando si scarica materiale dalla rete internet senza autorizzazione di chi ne possiede la licenza.
Chiaramente, il download non autorizzato di un file è illegale: colui, che scarica illegalmente materiale da internet commette una violazione del diritto di autore. Questo poiché il file o il programma scaricato è coperto da copyright (letteralmente vuol dire “diritto di copia”, ma è un termine che indica il diritto che tutela gli interessi del creatore del materiale).
Occorre sapere che, ai sensi dell’art. 171 bis della legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941), con materiale “pirata” o “craccato” si fa riferimento a file, software e programmi non originali: ossia, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
Però, si deve specificare che il download di contenuti multimediali non sempre costituisce un reato.
Infatti, l’art. 174 ter della legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941) stabilisce che il soggetto, che abusivamente scarica prodotto protetto da diritto d’autore per farne un uso personale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 154 euro e con la sanzione accessoria della confisca del materiale illecito. Peraltro, in caso di recidiva o di fatto grave, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 1.032,00 euro.
Quindi, in questo caso, il download illegale è sì punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, ma non costituisce un reato.
Al contrario, si configura un reato quando c’è la condivisione del materiale coperto da copyright: ossia, quando il soggetto non si limita a scaricare illegalmente un file da internet, ma lo condivide con altri utenti. Si parla di attività di file sharing.
Il nostro sistema punisce in modo diverso l’attività di file sharing, a seconda che l’operazione di condivisione sia o meno compiuta per raggiungere uno scopo di lucro (cioè, un guadagno).
In particolare, l’art. 171, lett. a) della legge sul diritto d’autore precisa che il soggetto, che scarica illegalmente un contenuto protetto da copyright e lo diffonde illecitamente a scopo di lucro, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2.582 a 15.493 euro.
Invece, l’art. 171, lett. a-bis) stabilisce che colui, che effettua un download illegale e poi condivide il materiale senza perseguire uno scopo di lucro, è punito con una multa che va 51 a 2.065 euro. C’è la pena della reclusione fino ad un anno o della multa da 516 euro quando il reato riguarda materiale non destinato alla pubblicazione o nel caso di usurpazione della paternità dell’opera o nell’ipotesi di deformazione, mutilazione o altra modificazione del file qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.