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Articolo 125 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 125 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'autore č obbligato:

  1. 1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
  2. 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L'autore ha altresė l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalitā fissate dall'uso.

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relative all'articolo 125 Legge sulla protezione del diritto d'autore

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Carla M. chiede
venerdė 03/01/2020 - Lombardia
“Salve, ho un contratto stipulato in data 5 gennaio 2019 con una casa editrice di piccole/medie dimensioni (non a pagamento) della durata di 5 anni. Pur essendo in ottimi rapporti con la stessa, e avendo quest'ultima rispettato sempre gli impegni presi in termini di pubblicazione del libro e pagamenti alla sottoscritta sul venduto, mi si è offerta probabilmente l'occasione di pubblicare -dopo un nuovo lavoro di editing- il medesimo romanzo con una casa editrice molto più nota. Posso recedere dal contratto e a quali condizioni? Cosa posso rischiare? Grazie”
Consulenza legale i 12/01/2020
Il contratto di edizione non è altro che un accordo tra editore ed autore, nel quale generalmente l’editore si profila come contraente forte e l’autore come contraente debole.
La sua principale regolamentazione si rinviene all’interno della normativa speciale (ossia la Legge n. 633 del 22.04.1941, c.d. legge sul diritto di autore, e successive modifiche intervenute con Legge n. 248 del 18.08.2000), ma restano indubbiamente applicabili anche le norme dettate dal codice civile in materia di contratti in generale.

Rientra a pieno titolo tra i contratti di scambio o a prestazioni corrispettive, in quanto fonte di obbligazioni per entrambe le parti.
In forza di tale contratto, infatti, l’editore assume su di sé le seguenti obbligazioni essenziali:
  1. pubblicare, mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti (art. 126 della legge d. autore);
  2. adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto, che comunque non può eccedere i due anni (comma 1 art. 127 della legge d. autore).
L’autore, a sua volta, assume, ex art. 125 legge diritto di autore, l’obbligo di:
  1. consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto;
  2. garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto;
  3. il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa.

La suddetta normativa speciale stabilisce quelle che sono le caratteristiche essenziali che il contratto di edizione deve avere, senza tuttavia statuirne la forma scritta ad substantiam; ciò significa che, in ossequio al principio della libertà delle forme, che caratterizza il nostro ordinamento giuridico, è ben possibile concludere un contratto di edizione anche in forma orale, non privandolo tale forma di valore giuridico, ma comportando solo maggiori rischi per entrambe le parti contrattuali nel momento in cui dovesse venir meno l’accordo tra le stesse.
Tale osservazione vale a sottolineare che, malgrado le modalità che nel caso di specie sono state utilizzate per concludere il contratto (invio del testo contrattuale e restituzione all’editore della sola ultima pagina con le sottoscrizione), per vincolarsi all’editore non sarebbe stato neppure necessario concludere un contratto per iscritto.

Per quanto concerne l’oggetto specifico del contratto di edizione, l’art. 119 della legge d. autore dispone che esso è costituito da tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel campo dell’edizione, precisandosi al secondo comma che, salvo patto contrario, si presumono trasferiti i diritti esclusivi.

Ebbene, tutti i caratteri essenziali a cui sopra si è fatto riferimento, si ritrovano espressamente contenuti nel contratto di edizione che nel caso di specie risulta essere stato concluso tra le parti, in cui è dato leggere che l’autore per tutta la durata del contratto, fissata in cinque anni, cede in via esclusiva all’editore il complesso dei diritti esclusivi occorrenti per procedere alla pubblicazione (così art. 2 del contratto), precisandosi al successivo art. 4 che oggetto di cessione è il diritto esclusivo di stampa e pubblicazione sotto qualsiasi forma e di messa in commercio dell’opera.
Ma la clausola più vincolante per l’autore, e che rafforza ancora di più la posizione già forte dell’editore, è quella di cui all’art. 23, contenente quella che tecnicamente si definisce clausola di esclusiva in favore dell’editore, ove viene prevista l’assunzione dell’obbligo da parte dell’autore (per il periodo di cinque anni dalla firma del contratto) di “…non pubblicare né in proprio né in collaborazione con altri, né sotto pseudonimo, altra opera che per la sua natura possa fare concorrenza a quella di cui al presente contratto…”.

Gli elementi sopra visti valgono a configurare il contratto di edizione, oltre che come contratto a prestazioni corrispettive, anche come un contratto di durata, dal cui perfezionamento discendono obbligazioni ad esecuzione istantanea (quali la consegna dell’opera ed il pagamento dei compensi pattuiti), ed obbligazioni di durata, ossia che richiedono un adempimento continuo, tra cui, per ciò che ci interessa, l’obbligazione dell’autore di garantire il pacifico godimento dell’opera.

Ciò comporta che, in applicazione della disciplina generale sui contratti, prima dell’esaurimento del termine stabilito dalle parti (cinque anni), i contraenti potranno liberarsi dal vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ex art. 1372 del c.c., salva l’ipotesi in cui nel contratto sia stato previsto asimmetricamente ed ex art. 1373 del c.c. un diritto di recessoconvenzionale a beneficio di una sola delle parti (ipotesi qui non ricorrente).
In assenza di una clausola di tale tipo e di mutuo consenso, ognuno dei contraenti potrà legittimamente recedere dal contratto soltanto nelle ipotesi predeterminate dalla stessa legge sul diritto di autore, per le quali si rimanda essenzialmente agli artt. 134, 135 e 142 di tale legge, norme volte a mettere a disposizione delle parti una serie di strumenti in grado di fronteggiare sopravvenienze che possono alterare gli equilibri originari e indebolire la stabilità del rapporto.

Al di fuori di tali ipotesi, la condotta dell’autore che, unilateralmente e senza il consenso dell’editore, si decida a stipulare un contratto di edizione con altro editore, avente ad oggetto la medesima opera, pur se frutto di un lavoro di editing, comporta inadempimento contrattuale per violazione dell’art. 125 n. 2 legge sul diritto di autore, con conseguente diritto del nuovo editore ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligazione di garanzia e condanna dell’autore al risarcimento dei danni sia nei confronti dell’editore originario che del nuovo editore (così Tribunale di Milano 11 maggio 1998).

Si vuole infine porre all’attenzione di chi pone il quesito che vi è un’altra clausola del contratto che rimarca la posizione forte di cui l’editore in questione si è voluto avvantaggiare, ed è l’art. 21, in forza del quale l’autore si è obbligato a cedere all’editore il diritto di opzione per le ulteriori utilizzazioni dell’opera nel medesimo articolo previsto, cessione per la quale è stato già determinato il corrispettivo che l’editore dovrà corrispondere all’autore.
Trattasi di una clausola che non vincola in alcun modo l’editore, ma soltanto l’autore, attribuendo perfino all’editore il diritto di chiedere il risarcimento dei danni in caso di sua violazione (cioè nel caso in cui non ci si assicurasse di ottenere una espressa e preventiva manifestazione di volontà da parte dell’editore di rinunciare ad esercitare quel diritto di opzione).

Si suggerisce di trovare un accordo con il primo editore per liberarsi da ogni vincolo.