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Articolo 32 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 32 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata. (1)

Note

(1) La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha stabilito che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."

Massime relative all'art. 32 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 14117/2023

In materia di proprietā intellettuale, l'entrata in vigore dell'art. 78 ter della legge n. 633 del 1941 non ha comportato l'abrogazione implicita dell'art. 45 della medesima legge, sussistendo in capo al produttore due diversi ordini di diritti: il diritto primario, disciplinato dagli artt. 45 e ss. delle legge citata, al quale si applica l'art. 32 (con una durata di 70 anni decorrenti dalla morte dell'ultimo dei coautori), e il diritto secondario, avente una durata di anni 50 dalla fissazione o pubblicazione dell'opera, che gli dā titolo alla riproduzione e duplicazione dei supporti, nonché alla loro distribuzione e commercializzazione.

Cass. civ. n. 24972/2011

La estensione a cinquanta anni dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, disposta dal d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, che ha modificato l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, trova applicazione a tutte le opere ancora protette al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. citato e non, invece, alle opere che, a quella data, erano giā cadute in pubblico dominio.

Cass. civ. n. 9326/1993

Al periodo di durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, stabilito dall'art. 32 l. 22 aprile 1941 n. 633, mod. dall'art. 3 d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, in 50 anni dalla prima proiezione pubblica, purchč questa abbia luogo non oltre 5 anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera č stata prodotta, vanno aggiunti la proroga di 6 anni disposta dal d.lg.lt 20 luglio 1945 n. 440 per tutte le opere dell'ingegno e la sospensione disposta dall'all. XV al trattato di pace reso esecutivo in Italia con d.l.C.p.S. 28 novembre 1947 n. 1430, dallo scoppio della guerra all'entrata in vigore del trattato medesimo.

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