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Articolo 44 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 44 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico(1)(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), e D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177.
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
(2) Comma modificato dall'art. 20-bis, comma 1 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.
Si riporta il testo previgente: "Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico e il traduttore".

Massime relative all'art. 44 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Trib. civ. Roma n. 5690/2011

L'espressione "autore della fotografia cinematografica" usata nel contesto del D.Lgs. n. 28 del 2004 non può significare "autore di opera dell'ingegno costituita dalla fotografia cinematografica", perché la parola "autore" è usata dalla norma in senso atecnico e non si pone affatto in contraddizione con l'elenco degli autori dell'opera cinematografica contenuto nell'art. 44 della L. n. 633 del 1941. Invero, l'elenco contenuto nell'art. 44 citato è da riferire non tanto a soggetti quanto ad attività o funzioni creative: quella di direzione artistica, di creazione del soggetto, della sceneggiatura e della musica, per cui, rispetto a ciascuna di tali funzioni, è possibile individuare una concorrenza di più soggetti, così come è possibile che più funzioni si cumulino in capo allo stesso soggetto. Pertanto, si dovrebbe ritenere ammissibile che un direttore della fotografia, per il pregio dell'apporto offerto ad una determinata opera cinematografica, rivendichi di avere cooperato alla direzione artistica del film e, a tale titolo, rivendichi la propria qualità di coautore dell'opera cinematografica. Altra cosa, completamente diversa, è però individuare la direzione della fotografia cinematografica come una funzione creativa autonoma, che affianchi quelle elencate dall'art. 44, e che meriti, pertanto, di essere riconosciuta una componente creativa dell'opera cinematografica.

Cass. civ. n. 3267/2008

Ove un'opera cinematografica abbia arrecato ad un terzo un danno illecito, tutti i soggetti che, ai sensi dell'art. 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, vanno considerati coautori di detta opera, sono solidalmente tenuti al risarcimento del danno, in considerazione del precetto specifico emergente, in tema di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 cod. civ., valutato in correlazione con il principio fondamentale dell'imputazione soggettiva del fatto illecito stabilito dalla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ..

Cass. civ. n. 13398/1999

Nel paradigma degli art. 44, 45 46 l. auton. lo sfruttamento dell'opera cinematografica mediante diffusione televisiva rientra tra i diritti spettanti al produttore, comprensivi di ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica in quanto tale, quale prodotto cioè di spettacolo che adotta la tecnica delle immagini in movimento.

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