Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14117 del 23 maggio 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di proprietā intellettuale, l'entrata in vigore dell'art. 78 ter della legge n. 633 del 1941 non ha comportato l'abrogazione implicita dell'art. 45 della medesima legge, sussistendo in capo al produttore due diversi ordini di diritti: il diritto primario, disciplinato dagli artt. 45 e ss. delle legge citata, al quale si applica l'art. 32 (con una durata di 70 anni decorrenti dalla morte dell'ultimo dei coautori), e il diritto secondario, avente una durata di anni 50 dalla fissazione o pubblicazione dell'opera, che gli dā titolo alla riproduzione e duplicazione dei supporti, nonché alla loro distribuzione e commercializzazione.

(massima n. 2)

In tema di proprietā industriale, l'art. 45 L.d.A., nel prevedere che al "produttore" spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il "produttore" si assicuri preventivamente dagli autori (del "soggetto", della "sceneggiatura" e della "musica") i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolaritā dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, č tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali.

(massima n. 3)

In tema di proprietā intellettuale, l'art. 45 della l. n. 633 del 1941, nel prevedere che al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori (del soggetto, della sceneggiatura e della musica) i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolaritā dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, č tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali.

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