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Articolo 12 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 12 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro12.

Note

(1) Sebbene la norma faccia unicamente riferimento al rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che la previsione sia estensibile anche ad altri rapporti lavoristici in cui venga comunque in auge la contrapposizione tra la figura del datore di lavoro o del committente e la figura del lavoratore-collaboratore.
(2) Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U..

Spiegazione dell'art. 12 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

La disposizione in commento deroga al principio generale secondo il quale i diritti di utilizzazione economica relativi all’opera dell’ingegno sorgono in capo al suo autore per effetto della creazione e rinforza le previsioni degli articoli precedenti limitatamente ai rapporti di lavoro.
L’introduzione di tale previsione si è resa necessaria alla luce delle implementazione delle tecnologie informatiche che, ovviamente, non erano disciplinate dalla Legge n. 633/41 nella sua formulazione originaria.
In particolare, non si riusciva a stabilire con esattezza se, nell’ambito dei rapporti di lavoro, il diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaborazioni ("software") e delle banche dati creati dal lavoratore appartenesse a questo, ovvero al soggetto per cui le prestazioni lavorative erano svolte. Nonostante gli interpelli alla nomofilachia della Cassazione, a risoluzione della diatriba dovette intervenire il legislatore, unico legittimato all’innovatività e alla positività del diritto, proprio attraverso la determinazione della disposizione in analisi.
La norma, quindi, esprime il principio generale secondo il quale “l’imprenditore acquista i risultati del lavoro del dipendente – nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite- senza alcun atto di trasferimento, quale effetto derogabile del contratto. I software rielaborati nel corso del rapporto di lavoro sono automaticamente trasferiti nella titolarità del datore di lavoro, senza necessità di atto traslativo e senza corrispettivo, salvo patto contrario”. (Tribunale di Milano, Sentenza del 24 luglio 2017).
Come si evince dalla precitata massima giurisprudenziale, resta salvaguardata l’autonomia negoziale delle parti, in virtù della quale, in via derogatoria, le stesse possono concordare un diverso riparto dei diritti d’autore sui programma per elaboratore e le banca di dati create dal lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro.

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