(massima n. 2)
In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo, e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista, non potendo la sua protezione prescindere dall'attuale esistenza dell'opera ed avere la stessa durata prevista dall'art. 25 della legge n. 633 del 1941 per il diritto sull'opera dell'ingegno. Considerato peraltro che la pubblicazione dell'opera periodica potrebbe cessare anche solo momentaneamente, l'art. 100 cit. prolunga nel tempo la protezione del titolo, vietandone la riproduzione in altre opere della stessa specie per due anni dall'interruzione, a tutela non già dell'editore contro la concessione del diritto sul titolo ad altri da parte dell'autore, bensì a tutela di quest'ultimo contro l'utilizzazione del titolo da parte dell'editore o di terzi nel periodo indicato.