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Articolo 37 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

Dispositivo dell'art. 37 Legge 104

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalitā di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

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