(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni(2).
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto(3)(4).
Note
(1)
La norma è stata introdotta dal d.l. 19 ottobre 2001, n. 374, poi convertito in l. 15 dicembre 2001, n. 438.
(2)
Vengono sanzionate quelle condotte ivi indicati tassativamente poste in essere da soggetti che, pur essendo esterni alla struttura associativa, sostengono i componenti della stessa.
(3)
Si tratta di una causa speciale di non punibilità, fondata su un criterio di opportunità politico-criminale che lascia sussistenti tipicità, antigiuridicità e colpevolezza.
(4)
A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.