Ci si potrebbe chiedere se il passeggero a bordo dell'auto abbia a sua volta l'obbligo di imporre al conducente di fermarsi e prestare assistenza, ai fini di adempiere ad un personale dovere di solidarietà sociale.
Un caso di questo tipo ha di recente interessato due soggetti i quali, viaggiando di notte su un'auto che aveva investito e gravemente leso un pedone, si erano allontanati dal luogo dell'incidente, senza fermarsi e, anzi, senza nemmeno dare alcuna indicazione sulla loro identità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26888 del 19 giugno 2019, ha stabilito che non sussite un obbligo personale in capo al passeggero di sollecitare o addirittura imporre al conducente di prestare il necessario soccorso alle vittime.
Tuttavia, se emerge dalle indagini che egli non si sia limitato a rimanere neutro rispetto alla situazione, ma abbia addirittura incitato il guidatore a fuggire, allora in tal caso entrambi risponderanno, a titolo di concorso, dei reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7 del Codice della strada, per omissione dell'obbligo di fermarsi e per omissione di soccorso.
Per addivenire a tale conclusione, i giudici della Cassazione hanno correttamente individuato all'interno del titolo 5 del Codice della strada quattro figure di soggetti: il semplice utente della strada, il conducente, le persone coinvolte e quelle danneggiate.
Il soggetto che è passivamente trasportato dal conducente dell'autovettura viene fatto rientrare tra le persone coinvolte nell'incidente, categoria più ampia rispetto a quella degli utenti della strada.
Pur non essendo il passeggero alla guida dell'autovettura, il Codice della strada estende anche a lui alcune indispensabili regole di condotta, tra le quali rientra quella di attivarsi al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione.
A tale scopo egli deve, se non adoperarsi per imporre al conducente di prestare i soccorsi, almeno collaborare per ricostruire la dinamica dell'incidente, evitando ogni alterazione dei luoghi che potrebbe sviare le successive indagini.
Tanto osservato, la Corte di Cassazione afferma tuttavia che solo per coloro che attivamente fruiscono della strada, ovvero gli utenti della stessa, sussiste una vera e propria responsabilità penale per omissione di soccorso.
Tuttavia, nel caso in cui il passeggero abbia agevolato in qualunque modo la fuga o l'omissione di soccorso del conducente, egli ne risponderà secondo le regole generali del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.
Il concorso di persone, infatti, non si configura solo nel caso di apporto materiale atipico alla condotta principale criminosa, ma anche qualora il contributo consista in un'istigazione o in un rafforzamento del proposito criminoso altrui, configurandosi in questo secondo caso un concorso morale.