1. La definizione di cui all'articolo 2 bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.
2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi.
2-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435 bis, primo comma, lettera b), del codice civile.
2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedono, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere da 15 dicembre 1995.
2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.
2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2 bis senza applicazione di interessi.
2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2 quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento.