1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:
- a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;
- b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.
3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. Ai fini del presente articolo:
- a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
- b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;
- c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;
- d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;
- e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 2-sexies.
8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.
11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato è sostituito dal seguente: "L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti la domanda non ha ancora ottenuto definizione".
12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso articolo 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.