1. Le disposizioni degli articoli da 2 bis a 2 terdecies hanno effetto dal 17 novembre 1994.
2. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 e 22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994.