1. Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.
2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 duodecies del presente decreto.