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Articolo 12 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 12 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza, a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.

Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiarie di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma.

Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della "Cassa". Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

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