Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, l'esecuzione è sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiari di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre disposizioni concernenti la formazione della proprietà coltivatrice.
In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore.