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Articolo 13 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 13 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 12 nonché le condizioni e l'importo dei rimborsi alla "Cassa", saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

La "Cassa" determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 22, incrementate dalle quote di rimborso.

Le attività finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della "Cassa".

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