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Articolo 79 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 08/08/2024]

Prezzo base e cauzione

Dispositivo dell'art. 79 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.

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Consulenze legali
relative all'articolo 79 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. N. chiede
lunedģ 03/02/2025
“Sono proprietario insieme a due familiari di un terreno pro indiviso con quote pari ad un terzo cadauno.
Sul terreno grava un' ipoteca, a mio nome, a fronte della quale ho richiesto all'agenzia delle entrate la possibilità di vendita.
La comunicazione di ipoteca specifica Iscrizione Ipotecaria
LOTTO – QUOTA 00003333/10000 DI PIENA PROPRIETA’
Il calcolo del valore catastale effettuato ai sensi dell'articolo 79 del DPR 602/73 è pari a un valore di euro 20.972,25 come da comunicazione della agenzia entrate riscossione.
Abbiamo la possibilità di venderlo ad un valore complessivo di euro 23.000.
Ho presentato richiesta di vendita per la quota di 1/3 di mia competenza per un valore di euro 7666,67.
La risposta dell’Agenzia :
Abbiamo preso buona nota della richiesta da Lei inviata .Tale istanza, tuttavia non risulta accoglibile ai sensi dell'art. 52 comma 2 bis del DPR 602/73 a causa dell’incongruità del prezzo di vendita della quota del terreno di Sua proprietà pari ad euro 7.666,67 rispetto alla valutazione catastale effettuata ai sensi dell’art. 79 del DPR in parola.
Secondo tale modalità di calcolo, l’unica consentita all’Agente della Riscossione, la quota pari ad 1/3 dell’immobile oggetto dell’istanza ha il valore di euro 20.972,25

Solo a fronte della riscossione di tale importo, ove questo fosse interamente riveniente dalla vendita della quota di Sua proprietà, Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe rilasciare, in sede di rogito notarile, ai sensi dell’art. 52 comma 2 bis del DPR 602/73, dichiarazione di assenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte in ,,,,, al Reg. Part. del 20/05/2010.
E’ legittima la richiesta della somma di euro 20.972,25 soltanto da parte mia sebbene si parli di un immobile pro indiviso.”
Consulenza legale i 06/02/2025
La risposta dell’Agenzia delle Entrate riscossione (AdER), anche se espressa in maniera non del tutto corretta, risulta legittima, per le ragioni che qui di seguito si vanno ad illustrare.

Il comma 1 dell’art. 79 delle Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, come modificato dal comma 24 dell’art. 83 del D.L. n. 112/2008, dispone che, per liberare la (o le) quote ipotecate, il debitore deve versare una somma pari al triplo del valore della rendita catastale rivalutata di detta quota.

Ora, nel caso in esame, si dice che il valore catastale dell’immobile, da determinare ex art. 52, comma 4 del Testo unico dell'imposta di registro, è pari ad euro 20.972,25.
Poiché trattasi di immobile in comproprietà tra tre diversi soggetti, la quota di ciascuno avrà un valore di euro 6990,75, mentre l’ipoteca su una di tali quote è stata iscritta per euro 300.000.

Il comma 2-bis dell’art. 52 D.P.R. n. 602/1973 attribuisce, al debitore, la facoltà di procedere alla vendita del bene ipotecato, con il consenso dell’agente della riscossione, al valore determinato ex art. 79 citato, ovvero per un importo a base d’asta che non può essere inferiore al valore della quota moltiplicato per tre.
Sempre in questo caso, il valore della quota moltiplicato per tre risulta pari ad euro 20.972,25 (6990,75 x 3) e sarà soltanto con la riscossione di tale somma che l’AdER potrà legittimamente intervenire in atto e prestare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca.

Tale meccanismo, di fatto, non fa altro che danneggiare gli altri comproprietari, i quali, per ottenere la liberazione dall’ipoteca, dovrebbero - sempre nel caso di specie - rinunciare per intero al valore della loro quota in favore dell’AdER.
Pertanto, quanto preteso da AdER è legittimo, seppure venga usata un’espressione non del tutto corretta, nella parte in cui si asserisce che "…la quota pari ad 1/3 dell’immobile oggetto dell’istanza ha il valore di euro 20.972, 25…" (in realtà, questo è il valore della quota ipotecata moltiplicato per tre).