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Articolo 65 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 08/08/2024]

Notifica del verbale di pignoramento

Dispositivo dell'art. 65 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il verbale di pignoramento č notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, č eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 65 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. I. chiede
giovedė 14/11/2024
“Mia madre che è deceduta quest'anno, aveva una situazione debitoria con l'agenzia delle entrate e con il comune, con delle cartelle di pagamento emesse per tassa IMU dall'agente della riscossione, su un singolo immobile che la stessa ha donato con un testamento olografo ad uno solo dei due figli, mentre all'altro figlio ha donato altri immobili.
Il quesito che pongo è il seguente chi è obbligato a pagare le cartelle di pagamento IMU già emesse e quelle da emettere:
1. il solo figlio che ha avuto in donazione l'immobile che ha generato il tributo IMU?
2. i due figli eredi legittimi in egual misura?.”
Consulenza legale i 20/11/2024
Le somme dovute per IMU non versata ed il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del de cuius costituiscono a tutti gli effetti debiti ereditari, con la conseguenza che per le stesse troveranno applicazione gli artt. 752 e ss. c.c.
In particolare, l’art. 752 c.c. sancisce la responsabilità dei coeredi del defunto al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore, il quale potrebbe con testamento stabilire che detti debiti debbano essere fatti gravare sulla quota di un solo erede.

Occorre precisare che, in deroga alla suddetta responsabilità “pro quota” o “parziaria” l’art. 65 delle disp. accert. imp. redditi prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all’erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius, con conseguente diritto di rivalsa da parte di colui che ha pagato nei confronti degli altri eredi coobbligati (così Cass. n. 15460/2010 e n. 5622/2015).
Tuttavia, deve anche farsi osservare che sono stati sollevati dei dubbi sulla applicabilità di tale disposizione ai tributi comunali quali IMU e TARI, in quanto sempre in giurisprudenza è stato osservato che, in assenza di un espresso richiamo all’art. 65 citato per i tributi comunali, debbano trovare applicazione le regole previste dal codice civile, ovvero gli artt. 752 e ss. c.c., i quali, come si è prima detto, prevedono la ripartizione dei debiti ereditari pro quota, ovvero nei limiti della quota ereditaria ricevuta.

Pertanto, è errata la convinzione che soggetto passivo di tali obbligazioni sia soltanto colui al quale il de cuius ha assegnato l’immobile con testamento.
Deve anche aggiungersi che la trasmissibilità non interessa le eventuali sanzioni comminate al defunto, rimanendo gli eredi soltanto responsabili per la somma capitale ed i relativi interessi.

Sotto il profilo meramente operativo può aggiungersi che il pagamento dell’IMU in caso di decesso dovrà essere eseguito dall’erede in nome e per conto del deceduto, compilando il modello F24, ove andranno indicati sia i dati anagrafici del deceduto che compilato il campo “Coobbligato” con indicazione del codice fiscale di chi effettua il versamento.