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Articolo 65 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Eredi del contribuente

Dispositivo dell'art. 65 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

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Consulenze legali
relative all'articolo 65 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
domenica 17/04/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere.

Il postino consegna alla moglie un avviso di accertmaneto dell’agenzia delle entrate intestato al marito deceduto da più di un anno.
La moglie ha messo nel cassetto l’atto giudiziario e si è dimenticata di leggerlo.
Successivamente alla moglie le vien notificato dall’agenzia delle entrate riscossione l’ingiunzione di pagamento intestata alla moglie quale erede, riferito al dimenticato suddetto avviso di accertamento notificato invece a nome del marito.
Cosa deve fare la moglie erede per evitare il pignoramento esattoriale ?
Cordialità
Consulenza legale i 29/04/2022
Ai sensi dell'art. 65 DPR 29 settembre 1973, n. 600 “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.”

SECONDO ORIENTAMENTO ORMAI COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'
L’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del “de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti” (Cass. n. 18729/14, 228/14, 26718/13, 28192/13, ord. n. 23416/15, 22476/15). CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 17694 del 17 luglio 2017

Va da sé dunque che il precedente avviso di accertamento ricevuto dalla signora a nome e del marito e non intestato agli eredi collettivamente ed impersonalmente deve considerarsi totalmente inesistente. Conseguentemente anche l’atto successivo inviato alla signora è nullo e può essere impugnato per inesistenza e difetto di notifica dell’atto prodromico.

Nel merito della pretesa impositiva, occorre segnalare che eventualmente dagli eredi non possono comunque essere pretese le sanzioni, ma solo le imposte.
Il termine per l’impugnazione è di 60 giorni dalla ricevuta notifica.

Il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione, per cui, occorrerà valutare poi eventualmente nel merito, anche in considerazione dell’importo e delle possibili azioni esecutive che l’Agenzia potrebbe esperire, eventuali istanze di sospensione o altre strategie difensive.

M. G. chiede
venerdģ 06/12/2024
“Mia mmma, negli ultimi anni di vita non ha pagato l'IMU. Gli eredi siamo io e mio fratello. La mamma ha lasciato un testamento dove riconosceva a me la legittama(1/3) e lasciava il resto a mio fratello(2/3). Ora il comune ci chiede di pagare l'IMU non versata. Ho prevveduto al pagamento di 1/3 della somma(mi era stato suggerito che il pagamento del debito IMU è pro quota), mio fratello invece ha pagato 1/2 . Ora il comune mi manda una pec per chiedermi la differenza asserendo che devo pagare la metà. Cosa dice la legge?”
Consulenza legale i 12/12/2024
L’art. 752 c.c. prevede che i coeredi sono chiamati a contribuire al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo il caso in cui il testatore abbia diversamente disposto (in tale ipotesi la disposizione testamentaria si configura come legato a carico degli eredi onerati ed a favore di quelli che ne sono esonerati).
Per quanto concerne la corretta individuazione dei c.d. “debiti e pesi ereditari, va detto che in linea generale si qualificano come tali quelli già esistenti nel patrimonio del defunto prima della sua morte (data di apertura della successione), a cui vanno aggiunte anche le spese funerarie e le eventuali spese notarili in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Lo stesso principio vale anche per i debiti di natura fiscale, quali sono, ad esempio, quelli derivanti da omesso versamento di IMU e TARI, in relazione ai quali sugli eredi grava l’obbligo di provvedere al loro soddisfacimento:
  1. in nome del defunto fino alla data di apertura della successione;
  2. in nome proprio dalla data di apertura della successione.

Ora, a prescindere dal fatto che il sopra citato art. 752 c.c. regola il rapporto tra coeredi, ma non quello con i creditori del defunto a cui fa riferimento il successivo art. 754 del c.c., occorre in ogni caso precisare che, in deroga alla suddetta responsabilità “pro quota” o “parziaria”, l’art. 65 delle disp. accert. imp. redditi prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all’erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius, con conseguente diritto di rivalsa da parte di colui che ha pagato nei confronti degli altri eredi coobbligati (così Cass. n. 15460/2010 e n. 5622/2015).

Tuttavia, deve anche farsi osservare che sono stati sollevati dei dubbi sulla applicabilità di tale disposizione ai tributi comunali quali IMU e TARI, in quanto sempre in giurisprudenza è stato osservato che, in assenza di un espresso richiamo all’art. 65 citato per i tributi comunali, debbano trovare applicazione le regole previste dal codice civile, ovvero gli artt. 752 e ss. c.c., i quali, come si è prima detto, prevedono la ripartizione dei debiti ereditari pro quota, ovvero nei limiti della quota ereditaria ricevuta (è per questa ragione che probabilmente è stato suggerito di effettuare il pagamento del debito IMU in ragione della sola quota di titolarità sul bene).

Pertanto, considerata la situazione di incertezza esistente sull’argomento, ciò che si consiglia è di rivolgersi direttamente all’Ufficio tributi del Comune interessato, chiedendo l’annullamento in autotutela della richiesta di pagamento fatta pervenire via PEC sulla base della tesi della inapplicabilità ai tributi comunali dell’art. 65 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Qualora il Comune non avesse alcuna intenzione di annullare bonariamente quella richiesta di pagamento, non resterebbe altra soluzione che quella di impugnare l’avviso ricevuto dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, con la consapevolezza però della esistenza di quella parte della giurisprudenza sostenitrice della responsabilità solidale anche per i tributi comunali.