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Articolo 51 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 51 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.(1)

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.

Note

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha altresì disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 51 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La "Riforma Cartabia" ha inciso, nell'ottica di ridisegnare il procedimento relativo alle persone, alle famiglie e ai minori, su svariati articoli delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
In particolare, il D. Lgs. 149/2022, in attuazione della Legge delega n. 206/2021, ha modificato gli articoli 47, 49 e 51 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, che disciplinano i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare, per coordinarne il contenuto con le nuove disposizioni concernenti la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso ed all’esito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ed in caso di adozione di provvedimenti de responsabilitate.
In particolare, il nuovo art. 473 bis 7 del c.p.c. detta le regole procedurali per la nomina del tutore, nel corso e all’esito di procedimenti ex articolo 330 c.c. e del curatore del minore, all’esito di procedimenti ex articolo 333 c.c.
Per quanto attiene, nello specifico, all'articolo 51 delle disposizioni di attuazione, lo stesso è stato modificato dalla "Riforma Cartabia", prevedendo che nel registro delle tutele del minore vengano inserite anche le curatele, precisando che i relativi provvedimenti che dispongono le tutele e le curatele possono essere emessi non solo dal tribunale per i minorenni, ma anche dal tribunale ordinario. Tale modifica era necessaria per armonizzare le disposizioni di attuazione alle modifiche dell’art. 38 delle disp. att. c.c., il quale - attualmente - attribuisce tale competenza al tribunale ordinario.

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