Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, salve le disposizioni seguenti(1)(2)(3).
Note
(1)
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 5 comma 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.
(2)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
(3)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.