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Articolo 16 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 16 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, salve le disposizioni seguenti(1)(2)(3).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 5 comma 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.
(2) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
(3) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Massime relative all'art. 16 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Cass. civ. n. 3147/1971

L'art. 16, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale nel dichiarare applicabile anche alle persone giuridiche straniere il comma primo dello stesso articolo, il quale ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizioni di reciprocitā e salvo le disposizioni contenute in leggi speciali, ha come presupposto per la sua applicabilitā il fatto che l'ente, per il quale vengono invocati i diritti civili italiani, sia soggetto di diritto secondo l'ordinamento giuridico dello Stato estero in cui esso ente č sorto.

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