(massima n. 1)
L'art. 16, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale nel dichiarare applicabile anche alle persone giuridiche straniere il comma primo dello stesso articolo, il quale ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizioni di reciprocitā e salvo le disposizioni contenute in leggi speciali, ha come presupposto per la sua applicabilitā il fatto che l'ente, per il quale vengono invocati i diritti civili italiani, sia soggetto di diritto secondo l'ordinamento giuridico dello Stato estero in cui esso ente č sorto.