1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo(1).
1-bis. Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo è ammissibile se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo(1).
2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore(1).
3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.