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Articolo 197 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 197 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

[1. Nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato non si fa menzione delle condanne per i reati per i quali č stata dichiarata la speciale causa di estinzione prevista dall'articolo 544 del codice penale, abrogato dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442.]

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