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Articolo 196 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 196 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

[1. Le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato previste dall'articolo 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si iscrivono solo agli effetti dell'articolo 80 della medesima legge.

Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati di pubblici servizi a norma dell'articolo 688 comma 1 del codice.]

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