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Articolo 198 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Certificati che possono essere chiesti dall'interessato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 198 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D. LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12

[1. Oltre il certificato previsto dall'articolo 689 del codice, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:

  1. a) un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 del codice, escluse quelle previste dall'articolo 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del codice;
  2. b) un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacitą del condannato.]

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