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Articolo 133 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazione del decreto che dispone il giudizio

Dispositivo dell'art. 133 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. [Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.](1)

1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter , 319 quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell’articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all’udienza preliminare.
[omissis]

__________________

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

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