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Articolo 106 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato

Dispositivo dell'art. 106 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.

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