La disposizione intende dare attuazione al principio di delega che prevede che, quando è in corso un procedimento penale, deve essere l’
autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse: si è disegnata pertanto un’apposita norma di portata generale, che disciplina tale vaglio, quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell’invio al Centro per la giustizia riparativa (art.
129 bis c.p.p.), che prescrive al giudice, su richiesta o anche di propria iniziativa, di inviare l’indagato/
imputato e la vittima del reato, ove individuata, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento.
In fase di
indagini preliminari, l’invio è disposto dal
pubblico ministero, che è l’unico a disporre del fascicolo ed a poter attivarsi d’ufficio; dopo l’esercizio dell’
azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo.
Proprio per evitare qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ai momenti di passaggio, si è introdotta pertanto l’apposita previsione, dopo l’art.
45 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., di cui all’art. 45
ter, che individua il
giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa.
Detta disposizione ha il solo obiettivo di chiarire quale sia il giudice funzionalmente competente ad adottare i provvedimenti in materia di giustizia riparativa, con riferimento ai momenti di transizione tra fasi processuali, in relazione ai quali potrebbero sorgere dubbi interpretativi circa il criterio di individuazione di cui all’art. 129
bis c.p.p. (ossia quello del “giudice procedente”).
Si è ritenuto pertanto necessario, coerentemente con la previsione dell’art.
554 c.p.p. in materia di prove urgenti e di provvedimenti sulle misure cautelari, ed altresì in aderenza al testo formulato nella disciplina organica, individuare nel
giudice per le indagini preliminari il giudice competente ad adottare i provvedimenti concernenti l’invio al Centro per la giustizia riparativa nella fase in cui l’azione penale è già stata esercitata, mediante l’emissione del decreto di
citazione diretta a giudizio, e purtuttavia il decreto, unitamente al fascicolo, non è stato ancora trasmesso al giudice competente per l’udienza predibattimentale (fase che può essere anche di non minima durata temporale).