1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione(1)(2).
Note
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale)
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale)
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
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(1)
Tale adempimento segue la notifica del decreto di citazione all'imputato, al difensore e alla persona offesa (ai sensi del comma 3 dell'art. 552 del c.p.p.).
(2)
Comma modificato dall'art. 32, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. "Riforma Cartabia").