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Articolo 220 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Espropriazione forzata soltanto iniziata

Dispositivo dell'art. 220 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se prima dell'entrata in vigore del codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l'istanza di assegnazione o di vendita a norma dell'articolo 501 nel termine di cui all'articolo 497 del codice, decorrente dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell'ufficio giudiziario, il quale designa il giudice dell'esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice.

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