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Articolo 122 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori

Dispositivo dell'art. 122 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.

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