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Articolo 123 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Avviso d'impugnazione alla cancelleria

Dispositivo dell'art. 123 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(1)L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato.

Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 3, lettera o)) la modifica dell'art. 123. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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