1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in settori ad fedeltà intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.