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Articolo 32 Decreto lavoro 2023

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

Dispositivo dell'art. 32 Decreto lavoro 2023

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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