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Articolo 91 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

Dispositivo dell'art. 91 Decreto "Cura Italia"

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.».

2. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'erogazione dell'anticipazione» inserire le seguenti: «, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,».

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Consulenze legali
relative all'articolo 91 Decreto "Cura Italia"

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Francesco C. chiede
sabato 19/12/2020 - Estero
“Salve. Ho un immobile adibito ad uso alberghiero, locato ad una società. Nel caso in cui mi trovassi ad azionare la clausola risolutiva espressa per morosità del conduttore, la licenza dell’albergo (centro di Roma, immobile antico) che fine farebbe? Ne andrebbe richiesta una nuova con le relative difficoltà vista la vetustà della struttura? Grazie”
Consulenza legale i 28/12/2020
Attualmente il titolo per l’esercizio dell’attività alberghiera è costituito non più da una licenza, bensì da una semplice SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi dell’art. 26, L.R. Lazio n. 13/2007.

La SCIA, in particolare, costituisce il modulo semplificato mediante il quale comunicare alla pubblica amministrazione tutte le variazioni significative che riguardano l’esercizio dell’attività alberghiera, come ad esempio la tipologia di appartenenza, la denominazione, la classificazione, il periodo d’apertura e così via (art. 9. R.R. n. 17/2008).

Per quanto qui ci occupa, inoltre, la SCIA deve essere inviata al Comune di appartenenza anche per segnalare le modifiche societarie quali le trasformazioni, le modifiche di denominazione della ragione sociale, il cambio di rappresentanza legale o il cambio del preposto, e -in generale- ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata, nonché il subentro nell’esercizio dell’attività (in tal caso la segnalazione deve essere corredata dai contratti societari stipulati tra le imprese subentrante e subentrata) (art. 9, R.R. n. 17/2008).

Invece, quando si tratti dell’attivazione di nuove strutture o di variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti, la SCIA deve essere accompagnata, tra l’altro, da una relazione tecnica asseverata attestante la conformità della struttura alle normative vigenti (art. 9. R.R. n. 17/2008).

Si nota, poi, che la normativa regionale di riferimento imponeva l’adeguamento delle strutture alberghiere ai requisiti minimi previsti dal R.R. n. 17/2008 entro il 30 giugno 2015, prevedendo comunque la possibilità per gli alberghi già esistenti di beneficiare di particolari e importanti deroghe (art. 13 quater, R.R. n. 17/2008, e soprattutto artt. 10 e 11, R.R. n. 16/2009).
Pertanto, se la struttura è stata già adeguata alle previsioni dei suddetti regolamenti regionali o se è compresa nelle deroghe in essi previsti, la circostanza che l’attuale gestore venga colpito da sfratto e l’attività venga affidata in futuro ad un altro soggetto dovrebbe comportare soltanto la necessità di comunicare al Comune, tramite SCIA, la variazione di tipo soggettivo.
Infatti, le vicende che interessano la locazione in essere appartengono principalmente ad un ambito civilistico e interessano solo marginalmente la Pubblica Amministrazione.

Per completezza, comunque, si rileva che nei mesi scorsi si sono registrate diverse decisioni giurisprudenziali che tendono a negare, o comunque a concedere con molta cautela, la convalida di sfratto per morosità a causa alla situazione di emergenza sanitaria o ad accordare in via cautelare la riduzione dei canoni di locazione (Trib. Napoli, sez. IX, 15 luglio 2020; Trib. Roma sez. VI, 27 agosto 2020).
Invero, si ricorda che il rispetto delle misure di contenimento adottate per far fronte alla pandemia è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (art. 91, D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020).
È consigliabile, quindi, prima di avviare il procedimento di convalida di sfratto, sondare la possibilità di una risoluzione amichevole della questione, evitando di interrompere l’attività e proponendo -ad esempio- il subentro di un nuovo gestore (da comunicare al Comune mediante SCIA ex art. 9, comma 6, n. 3), R.R. n. 17/2008).