(1)Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero(2).
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero(3).
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti(4).
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero(3).
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti(4).
Note
(1)
Questo articolo è stato sostituito dall’art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente modificato dalla L. Cost. 27 dicembre 1963, n. 3. La modifica è in stretta connessione con quella di cui all’art. 48 Cost. che ha istituito la circoscrizione Estero. La prima legge elettorale repubblicana per il Senato venne introdotta con la l. 6 febbraio 1948, n. 29 e fu sostituita solo dalla l. 4 agosto 1993, n. 276, emanata a seguito di referendum popolari, con la quale si rimaneva entro una logica maggioritaria. La l. 276/1993 conteneva anche una delega al Governo per una legge che riordinasse le disposizioni in tema di elezione dei Senatori, attuata con il d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. La più recente l. 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. Porcellum), ha invece introdotto un meccanismo proporzionale, accompagnato da soglie di sbarramento diverse ed un premio di maggioranza assegnato su base locale. Essa, però, è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost., decisione del 4 dicembre 2013, depositata il 13 gennaio 2014, reperibile come sentenza 1/2014 perché così classificata).
(2)
Questo comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. All’epoca dei lavori costituenti si pensò, nel rispetto della tradizionale distinzione tra le due camere, di fare del Senato la sede delle istanze regionalistiche. Tuttavia, ciò non si è mai concretizzato ed il concetto di “base regionale” dev’essere oggi inteso solo nel senso che le circoscrizioni sono a base regionale (v. art. 56 Cost.).
(3)
Questo comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. La modifica è in stretta connessione con quella di cui all’art. 48 Cost. che ha istituito la circoscrizione Estero.
(4)
La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel modificare i commi 2, 3 e 4 della presente disposizione, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.