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Articolo 48 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 48 Costituzione

Sono elettori [56, 58] tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [2 c.c.] (1).

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico [23] (2).

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (3) (4).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [19, 28, 29 c.p.; 648, 662 c.p.p.].

Note

(1) Il primo comma della norma sancisce un principio fondamentale dell'ordinamento, quello del suffragio universale. Esso rappresenta una conquista recente, atteso che sino al 1946 il diritto di voto era escluso per le donne.
(2) In sede costituente si fronteggiavano due opposte visioni: quella di coloro che volevano che il voto fosse obbligatorio, almeno moralmente, e quella di chi riteneva che esso dovesse incontrare la massima libertà possibile. A compromesso di esse si scelse di qualificarlo come dovere civico, cioè dovere di chi vuol essere un buon cittadino ma, comunque, libero nell'esercizio. Quindi, non è sanzionata la scelta di non recarsi alle urne, essendo l'astensionismo ammesso. Al contempo l'elettore è libero di lasciare la scheda in bianco. In passato vi era un'unica mite sanzione, quella della menzione "non ha votato" nel certificato di buona condotta. Il d.lgs. 20 dicemre 1993, n. 534 l'ha, però, abrogata.
(3) Comma inserito dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Modifica all'art. 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).
(4) Oggi la materia è disciplinata dalla l. 27 dicembre 2001, n. 459, attuata dal D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Nello specifico, si prevede che il voto all'estero avvenga per corrispondenza, ciò che pone dubbi sull'effettivo rispetto del principio di segretezza di cui al comma 2.

Ratio Legis

Il principio del suffragio universale viene previsto in quanto espressione di ogni democrazia.

Spiegazione dell'art. 48 Costituzione

Al fine di permettere una effettiva partecipazione allo Stato democratico, così come delineato dall'articolo 1 Cost., la norma in questione pone le basi per l'esercizio del voto.

Tutti i cittadini maggiori di età (per l'elezione del Senato è invece 25 anni), uomini e donne, sono elettori ed il voto è personale ed uguale, libero e segreto.
Già da tale disposizione si ricavano i seguenti principi sull'elettorato attivo:

  • suffragio universale, per cui l'ammissione al voto non può essere subordinata a particolari condizioni economiche e sociali, culturali o sessuali. In Italia il voto per le donne è stato sancito solo nel 1946;

  • personalità del voto, secondo il quale l'unico modo per poter esprimere il proprio voto è quello di recarsi personalmente presso il seggio elettorale, salvo assistenza per i disabili ecc.;

  • eguaglianza del voto. Ogni voto vale come un'unità, ed è quindi non ammesso il voto plurimo o il voto multiplo (votare in più circoscrizioni);

  • segretezza del voto, onde garantire l'elettore da eventuali pressioni esterne;

  • libertà del voto, corollario del principio di libera manifestazione del pensiero (art. 21). Il voto non deve essere frutto di coercizioni;

  • non obbligatorietà del voto, in quanto esso costituisce un mero dovere civico.

La costituzione indica i principi afferenti al diritto di voto ma non stabilisce i c.d. sistemi elettorali che costituiscono le regole in base alle quali i voti dati diventano seggi. Tradizionalmente si fa una distinzione tra sistemi maggioritari e proporzionali.

I primi hanno come scopo quello di garantire che vi sia un effettivo vincitore e, perciò, esprimono regole abbastanza semplici.

I secondi, invece, vogliono assicurare che tutte le posizioni politiche siano rappresentate e, quindi, dettano regole che difficilmente assicurano vittorie di larga misura. In generale questo scopo viene perseguito nei sistemi maggioritari attribuendo al candidato (o alla lista) che ottiene più preferenze la maggioranza dei seggi; nei sistemi proporzionali assegnando a tutti i candidati (o partiti) in lista un numero di seggi che rispecchia i voti ottenuti. Rispetto a questi sistemi puri, però, si sono susseguite nel tempo leggi che hanno creato sistemi misti, partecipi dell'uno e dell'altro.

In seguito alla modifica del Titolo V della Costituzione (L. cost. n. 1/2000), il nuovo comma tre assicura ai cittadini italiani residenti all'estero l'esercizio del diritto di voto- La disciplina specifica è invece contenuta nella L. n. 459/2001.

Da ultimo, gli unici casi in cui vi è un divieto di elettorato attivo sono per incapacità civile, sentenza penale irrevocabile ed indegnità morale nei casi indicati dalla legge.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

48 Brevi disposizioni. A quelle, che vi sono in tutte le costituzioni, sul diritto di voto, si è cercato di dare maggior precisazione, fermando due sole possibilità di eccezioni: l'incapacità civile e la condanna penale.

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