L'articolo in esame afferma la libertà del
cittadino di poter
circolare e
soggiornare liberamente nel territorio della Repubblica, salvo le limitazioni della legge per motivi di sanità e sicurezza. Salvo gli obblighi di legge, inoltre, ogni cittadino può uscire e rientrare dal territorio della Repubblica.
La libertà di circolazione si articola nella possibilità di spostarsi senza limiti all'interno del territorio dello Stato. A livello nazionale, la disposizione va coordinata con l'art.
120 Cost. che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che possano ostacolare questa libertà. Essa, inoltre, si inserisce in un più ampio contesto comunitario che riconosce la libertà di circolazione a tutti i cittadini dell'Unione e non solo a quelli italiani, come prevede la disposizione in commento (v. art. 21 TFUE; v. art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che lo riconosce anche ai cittadini di paesi extraeuropei che si trovino legalmente nel territorio comunitario).
Va precisato che l'articolo 16 non attribuisce la medesima libertà incondizionata agli apolidi ed agli stranieri. Per quanto concerne i cittadini dell'
Unione Europea, essi godono anche della
libertà di stabilimento, vale a dire il diritto di svolgere senza restrizioni attività lavorative di qualsiasi tipo. Solo per i dipendenti della
Pubblica Amministrazione l'ordinamento può ammettere restrizioni legate alla cittadinanza, ma solo quando strettamente necessario per il conseguimento dell'efficienza e del
buon andamento della P.A.. La libertà di stabilimento è inoltre rafforzata dall'A
ccordo di Schenghen.
Le
limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno devono seguire i seguenti principi:
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la riserva di legge, ovvero la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare le forme di restrizione della libertà di circolazione;
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la riserva di giurisdizione, dato che solo l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi (habeas corpus);
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l'obbligo di motivazione, il quale deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo di tale libertà.
Per quanto concerne la riserva di legge, essa è relativa, dato che le limitazioni posso aversi in via generale per motivi di sanità e sicurezza.
Vengono espressamente esclusi i
motivi politici, che dunque non possono fondare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e soggiorno. In tal guisa si sono prese le distanze dal regime fascista, che prevedeva il c.d.
confino per i dissidenti.
Dal punto di vista applicativo, rilevano:
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il foglio di via obbligatorio, che rappresenta un provvedimento tramite il quale si dispone il rimpatrio nel Paese di provenienza per persone considerate pericolose per l'ordine pubblico (art. 157);
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la libertà di espatrio, visto che al cittadino è concesso uscire e far rientro nel territorio della Repubblica, salvo gli obblighi di legge;
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il divieto per le Regioni di ostacolare la libera circolazione nel territorio.
Ulteriori limitazioni sono disciplinate dalla L. 1423/1956, che consente all'autorità giudiziaria, per determinate persone considerate pericolose, di vietarne il soggiorno in uno o più Comuni, diversi da quelli di
residenza o di
dimora abituale, nonché di imporre l'obbligo di permanenza nel
Comune di residenza o di dimora abituale.